Acquistando una moto usata ho diritto alla garanzia? Per quanto tempo il mio acquisto è coperto dai guasti e quali sono i danni che mi verranno rimborsati?
Questi e numerosi altri sono i dubbi che ancora affliggono chi cerca una moto usata. Spesso per questa ragione si cerca di comprare il veicolo presso un concessionario noto della propria zona, o magari direttamente da un conoscente (privato) perché si conosce direttamente come è stata conservata e utilizzata la moto.
Storia della garanzia moto usate
Fino al 2002 il Codice Civile (articoli 1490 e ss.) prevedeva che il bene venduto fosse esente da vizi per almeno 1 anno dalla consegna. La Direttiva 1999/44 CE, recepita con D.Lgs 24 del 2 febbraio 2002, prevede l’ampliamento della tutela del consumatore ed una maggiore responsabilità del venditore, che arriva a 24 mesi. Con il DLgs 206 del 6 settembre 2005 tale disciplina è confluita nel Codice al Consumo (art. 128 e ss.) con il nome di “Garanzia Legale di Conformità”.
La GLC tutela il consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondano all’utilizzo dichiarato dal venditore (vizi occulti) o al quale quel bene è generalmente destinato. In sintesi, la norma prevede che in caso di vizio di conformità il consumatore possa far valere i propri diritti in materia di garanzia legale rivolgendosi direttamente al venditore del bene (quindi non al produttore). Va da sé che, come noto, acquistando la moto da un privato non si ha diritto ad alcuna garanzia, salvo difetti o alterazioni (ad esempio la manomissione del contachilometri) “occultati” prima della vendita: in questi casi la disciplina alla quale fare affidamento sarà quella penale, con l’obbligo da parte dell’acquirente “truffato” di dimostrare l’eventuale raggiro.
Tornando alla Garanzia Legale, in presenza di un “vizio di conformità” il consumatore ha diritto (a sua scelta) alla riparazione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese. Nel caso in cui il rimedio necessario sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto al suo valore, il bene deve essere sostituito. Se la sostituzione o la riparazione non sono possibili, il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro parte o tutta la somma spesa per l’acquisto, commisurata al valore del bene ed a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso (ex art. 1492 c.c.). A questo punto però gli scenari potenziali sono molteplici: chi determina la difformità del bene, il costo della riparazione e/o l’eventuale risarcimento? In linea di principio, entro i primi sei mesi dall’acquisto il commerciante avrà l’onere di dimostrare come il difetto non fosse presente al momento della vendita; nel periodo successivo sarà invece il cliente a dover dimostrare il contrario, e questo orientamento è spesso causa di discussioni tra venditore professionista ed acquirente. Come riporta l’Antitrust (Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza) gli obblighi del venditore sono “prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In particolare: (I) per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della consegna; (II) successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo – ragionevole e preventivamente indicato – che il venditore abbia sostenuto per la verifica; riscontrato il vizio di conformità, dovrà effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore”.
La Garanzia Legale di Conformità ha durata due anni, anche se il commerciante ha facoltà di ridurre questo limite temporale a 12 mesi dalla data di acquisto del bene, purché sia evidenziato nel contratto di vendita. In caso contrario, valgono i 24 mesi.
Vetustà, l’usura del veicolo
Trattandosi di un bene usato, pertanto soggetto a naturale usura, il commerciante ha diritto a chiedere un contributo per la riparazione al cliente finale? se la rottura è riconducibile ad un difetto di conformità no, non ha nessun diritto, bensì l’obbligo di riparare il mezzo riportandolo esattamente alle condizioni concordate in fase di vendita. Nel caso in cui il guasto fosse riconducibile alla normale usura del veicolo, invece, il venditore avrebbe facoltà di addebitare l’importo della riparazione al cliente.
Il primo caso (difetto di conformità) lascia spazio a diverse interpretazioni, pertanto facciamo un esempio concreto: se si manifestasse la rottura irreparabile di un motore, condizione che determinerebbe l’impossibilità di utilizzare il veicolo, il commerciante dovrebbe ritirare il mezzo e restituire la somma pagata dall’acquirente, oppure sostituire il propulsore con un altro componente avente le medesime caratteristiche di usura di quello installato sul mezzo: ovviamente quest’ultima operazione è spesso difficile o impossibile, pertanto, qualora si procedesse alla installazione di un motore nuovo (previo accordo con il cliente) sarà possibile che all’acquirente finale venga richiesto un contributo per il ripristino del veicolo, in quanto gli verrà riconsegnato in condizioni “migliorative” rispetto a quelle in cui si trovava la moto in fase di acquisto (nell’esempio specifico del motore: zero chilometri – NDR). Per completezza di informazione vi rimandiamo all’articolo dell’Unione Nazionale Consumatori. Si tratta ovviamente di un esempio generico, per il quale si aprono – anche qui – una molteplicità tale di possibili scenari che risulta impossibile scendere nel singolo dettaglio. Sempre più spesso, proprio per mettersi quanto più possibile al riparo da questi problemi – ed annesse azioni legali – le concessionarie scelgono di stipulare delle garanzie convenzionali (o “commerciali”) ma di questo argomento trattiamo qui.
Come, quando e a chi denunciare il difetto della moto coperta da garanzia di conformità
Il cliente finale (consumatore) deve necessariamente rivolgersi al venditore, suo “dante causa”. Si presume infatti che lo stesso rivenditore sia il soggetto che ha contrattato per l’acquisto del bene, che ha potuto raccogliere le richieste del cliente circa uso e destinazione del bene e abbia pertanto potuto rendersi conto delle sue aspettative. In merito all’onere della prova, il Codice del Consumo prevede espressamente che, salvo prova contraria, si presuppone che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già in precedenza alla vendita.
Come da pronuncia della Corte di Cassazione (con sentenza n. 25027 dell’11.12.15) è bene tenere a mente che la denuncia deve essere inviata entro 8 giorni dalla scoperta del guasto a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo del venditore. In tal caso, come riporta l’Associazione dei Consumatori Adiconsum, “è importante poter dimostrare la data di consegna del veicolo facendosi rilasciare sempre una ricevuta firmata dal venditore onde evitare possibili contestazioni relative alla data di scadenza della garanzia. In assenza di tale documento farà fede la data del passaggio di proprietà effettuato al PRA”.
Il venditore dell’usato: come tutelarsi?
Il venditore si impegna a consegnare il veicolo in condizioni perfettamente in linea con quanto descritto nel contratto di acquisto e/o pubblicizzato. Questo vale per tutte le caratteristiche della moto, visibili e non visibili. Il modo migliore che ha il commerciante per tutelare i propri interessi è quello di formulare una scheda dettagliata del prodotto usato contenente tutte le condizioni del mezzo al momento dell’acquisto: da quelle degli organi meccanici fino a freni e pneumatici, segnalando eventuali interventi da fare nel periodo immediatamente successivo all’acquisto da parte del nuovo proprietario (tagliandi, sostituzioni, controlli e via dicendo). Questo documento dovrebbe poi essere sottoposto al cliente, con tanto di firma per accettazione. Purtroppo sono ancora pochi i concessionari – soprattutto quelli di moto, il mercato dell’auto è più “evoluto” – che si premurano di tutelarsi in questo modo, lasciando aperta la strada a un’infinità di potenziali controversie. Per riassumere questo concetto, ecco un esempio: se il concessionario pubblicizza esplicitamente un veicolo come “pari al nuovo” il cliente è potenzialmente portato a volere un mezzo che non necessiti nell’immediato di manutenzione ordinaria o straordinaria, comprensiva del materiale di consumo. Nel caso si presentasse immediatamente l’esigenza della sostituzione di un componente e il cliente riuscisse a dimostrare d’aver fatto l’acquisto allettato proprio dalla formula “pari al nuovo”, il commerciante è tenuto a sostituire persino un componente soggetto per sua stessa natura ad elevata usura. Chiaro?
Clausola “visto e piaciuto” e nessuna garanzia
In nessun caso un commerciante (quindi possessore di P.Iva) potrà esimersi dalla Garanzia Legale di Conformità. La formula “visto e piaciuto”, quantunque inserita in qualsiasi contratto, è ritenuta giuridicamente non valida. Come riporta il sito dell’Antitrust: “i comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio stesso possono costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può intervenire, a tutela del consumatore, accertando la violazione, imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge, sanzionando i soggetti responsabili fino a un massimo di 5.000.0000 euro”.
Tirando le somme, cosa è lecito aspettarsi dal concessionario in termini di garanzia sull’acquisto di un veicolo usato? Sicuramente è bene controllare sul contratto i termini temporali, ovvero se è segnalata la clausola “garanzia 12 mesi” oppure no. In caso contrario, lo ricordiamo, la legge prevede che la garanzia sia di 24 mesi dalla data di acquisto. In secondo luogo, la Garanzia Legale di Conformità comporta l’obbligo da parte del venditore di ripristinare le condizioni del veicolo esattamente come prima del guasto, riportandolo alle medesime caratteristiche entro tempi ragionevoli. Se il mezzo dovesse subire un “miglioramento” delle condizioni rispetto a quando è stato venduto il commerciante potrebbe richiedere un contributo alla riparazione.
A chi rivolgersi
L’Antitrust – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – ha un numero verde (800166661) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, e disponibile per i consumatori che necessitino chiarimenti. Per le segnalazioni all’Autorità occorre invece compilare il modulo disponibile nella sezione “Consumatore” del sito www.agcm.it. È possibile inviare anche un fax (0685821256) oppure una lettera tramite posta ordinaria all’indirizzo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Piazza Verdi, 6/a – 00198 Roma. L’Antitrust, si ricorda sul sito stesso, non può però risolvere le singole controversie.
A margine ci sentiamo di aggiungere che rivolgersi ad un legale rappresenta senza dubbio una ulteriore possibilità per vedere riconosciuti i propri diritti. Tuttavia, scegliere questa strada, soprattutto in prima battuta, pone consumatore e venditore in una condizione di “scontro” che spesso è possibile evitare e/o mediare nell’interesse di tutti.